Legge 17/08/1942, n. 1150 – Art. 30 – Approvazione del piano finanziario

Art. 30

Approvazione del piano finanziario (1)

(1) Così sostituito dall’art. 9, L. 6 agosto 1967, n. 765.

1. Il piano regolatore generale, agli effetti del primo comma dell’articolo 18, ed i piani particolareggiati previsti dall’articolo 13 sono corredati da una relazione di previsione di massima delle spese occorrenti per la acquisizione delle aree e per le sistemazioni generali necessarie per l’attuazione del piano.