Legge 17/08/1942, n. 1150 – Art. 38 – Valutazione dell’indennità per le aree urbane espropriabili

Art. 38

Valutazione dell’indennità per le aree urbane espropriabili

1. Per la determinazione dell’indennità di espropriazione delle aree di cui all’art. 18, non si terrà conto degli incrementi di valore attribuibili sia direttamente che indirettamente all’approvazione del piano regolatore generale ed alla sua attuazione.