Legge 17/08/1942, n. 1150 – Art. 42 – Validità dei piani regolatori precedentemente approvati

Art. 42

Validità dei piani regolatori precedentemente approvati

1. Il termine assegnato per l’attuazione dei piani regolatori, approvati prima della data di entrata in vigore della presente legge, resta limitata a dieci anni dalla data stessa nel caso in cui esso venga a scadere oltre detto periodo.

2. Trascorso tale termine, i Comuni interessati devono procedere alla revisione del piano regolatore esistente od alla formazione di un nuovo piano regolatore secondo le norme della presente legge.