Legge 17/08/1942, n. 1150 – Art. 43 – Servizi tecnici comunali o consorziali

Art. 43

Servizi tecnici comunali o consorziali

1. Entro un decennio dall’entrata in vigore della presente legge per i Comuni sprovvisti di personale tecnico, qualora se ne riconosca la necessità, verrà provveduto ad assicurare il disimpegno delle mansioni di carattere tecnico nei modi e nelle forme che saranno stabiliti con separate disposizioni.