Art 1131 codice civile
Rappresentanza
Commento:
???? Art. 1131 c.c. – Rappresentanza
???? “Nei limiti delle attribuzioni stabilite dall’articolo 1130 l’amministratore ha la rappresentanza dei partecipanti al condominio e può agire in giudizio sia contro i condomini che contro i terzi.”
???? Commento professionale e coinvolgente:
L’art. 1131 c.c. disciplina un aspetto fondamentale del ruolo dell’amministratore: la rappresentanza legale del condominio.
???? In altre parole, è la norma che autorizza l’amministratore ad “agire per conto del condominio”, sia in sede giudiziale che nei rapporti con terzi.
???? Cosa significa in concreto?
???? L’amministratore:
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Rappresenta i condomini nel compimento degli atti previsti dall’art. 1130 c.c. (manutenzioni, gestione spese, esecuzione del regolamento, ecc.);
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Può promuovere o subire azioni legali, sia nei confronti di terzi (es. fornitori, imprese, vicini), sia verso i singoli condomini (es. per morosità, abusi, contestazioni).
⚖️ Ma ci sono dei limiti:
Per atti eccedenti le attribuzioni ordinarie, l’amministratore non può decidere da solo. Deve prima ottenere una delibera assembleare che lo autorizzi.
Esempio: per iniziare una causa complessa, o per transigere una controversia, serve il consenso dell’assemblea.
???? Il principio alla base della norma è l’efficienza nella gestione:
✅ L’amministratore deve poter agire prontamente per difendere gli interessi del condominio, ma sempre nei limiti della sua competenza, e sotto il controllo dell’assemblea.
???? E se agisce oltre i limiti?
Se l’amministratore compie atti non autorizzati, il condominio potrebbe non essere vincolato, e l’amministratore potrebbe rispondere personalmente per gli effetti giuridici ed economici.
⚖️ In sintesi:
L’art. 1131 c.c. è la chiave operativa del potere rappresentativo dell’amministratore ????️. Gli consente di dare voce e forma giuridica alle decisioni condominiali, ma sempre nel rispetto dei limiti e delle competenze assegnate dalla legge e dall’assemblea.
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Dott. Piero Antonio Esposito
Studio Legale PAE
Art 1131 codice civile – Rappresentanza e legittimazione ad agire in giudizio
L’Amministrazione di condominio, a volte anche senza espresso mandato dell’assemblea, ha la rappresentanza in giudizio del condominio ed il più delle volte la stessa coincide con la legittimazione ad agire nell’interesse dello stesso anche contro i singoli condomini (ad esempio nel caso delle morosità).
Non mancano tuttavia casi in giurisprudenza nei quali il singolo condomino è legittimato esso stesso ad agire.
È importante specificare che la inadempienza di questo obbligo è motivo di revoca, come espressamente prescritto nell’art. 1131 c.c. che riporto per maggior approfondimento.
Al fine di una maggiore comprensione, si riporta integralmente l’art. 1131 codice civile.
Art. 1131. c.c. – Rappresentanza.
Nei limiti delle attribuzioni stabilite dall’articolo 1130 o dei maggiori poteri conferitigli dal regolamento di condominio o dall’assemblea, l’amministratore ha la rappresentanza dei partecipanti e può agire in giudizio sia contro i condomini sia contro i terzi.
Può essere convenuto in giudizio per qualunque azione concernente le parti comuni dell’edificio; a lui sono notificati i provvedimenti dell’autorità amministrativa che si riferiscono allo stesso oggetto.
Qualora la citazione o il provvedimento abbia un contenuto che esorbita dalle attribuzioni dell’amministratore, questi è tenuto a darne senza indugio notizia all’assemblea dei condomini.
L’amministratore che non adempie a quest’obbligo può essere revocato ed è tenuto al risarcimento dei danni.
Dott. Piero Antonio Esposito
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