Art 1117-bis codice civile
Ambito di applicabilità
Commento:
Art 1117-bis codice civile – Ambito di applicabilità
Questo articolo fa riferimento all’ambito di applicabilità delle norme sul condominio, specificando che esse si applicano e coinvolgono, per quanto espressamente attinente al presente articolo, sia per i condomini parziali che per i supercondomini.
La riforma del condominio, introduce l’articolo 1117-bis, con il quale l’applicazione della disciplina condominiale è stata estesa alle strutture condominiali complesse, quali i complessi residenziali che si sviluppano non più solo in senso verticale, ma anche orizzontale o costituiti da edifici separati e aventi parti essenziali in comune.
Si segnala sin d’ora che per la nascita di una struttura definita supercondominio non è necessaria la manifestazione di volontà dell’originario costruttore, né quella di tutti i proprietari delle unità immobiliari di ciascun condominio, ma è sufficiente che i singoli edifici abbiano in comune il godimento di alcuni impianti o alcuni servizi elencati.
Al fine di una maggior comprensione, si riporta integralmente l’art. 1117-bis codice civile.
Art. 1117-bis. Ambito di applicabilità.
Le disposizioni del presente capo si applicano, in quanto compatibili, in tutti i casi in cui più unità immobiliari o più edifici ovvero più condominii di unità immobiliari o di edifici abbiano parti comuni ai sensi dell’articolo 1117.
Dott. Piero Antonio Esposito
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