Legge 17/08/1942, n. 1150 – Art. 3 – Istituzione delle Sezioni urbanistiche compartimentali

Art. 3

Istituzione delle Sezioni urbanistiche compartimentali

1. Nelle sedi degli Ispettorati compartimentali del Genio civile e degli Uffici decentrati del Ministero dei lavori pubblici sono istituite Sezioni urbanistiche rette da funzionari del ruolo architetti, ingegneri, urbanistici del Genio civile.

2. Le Sezioni urbanistiche compartimentali promuovono, vigilano e coordinano l’attività urbanistica nella rispettiva circoscrizione.