Art. 3
Istituzione delle Sezioni urbanistiche compartimentali
1. Nelle sedi degli Ispettorati compartimentali del Genio civile e degli Uffici decentrati del Ministero dei lavori pubblici sono istituite Sezioni urbanistiche rette da funzionari del ruolo architetti, ingegneri, urbanistici del Genio civile.
2. Le Sezioni urbanistiche compartimentali promuovono, vigilano e coordinano l’attività urbanistica nella rispettiva circoscrizione.
