Art. 30
Approvazione del piano finanziario (1)
(1) Così sostituito dall’art. 9, L. 6 agosto 1967, n. 765.
1. Il piano regolatore generale, agli effetti del primo comma dell’articolo 18, ed i piani particolareggiati previsti dall’articolo 13 sono corredati da una relazione di previsione di massima delle spese occorrenti per la acquisizione delle aree e per le sistemazioni generali necessarie per l’attuazione del piano.
