Art. 32
Attribuzione del Sindaco per la vigilanza sulle costruzioni
1. Il Sindaco esercita la vigilanza sulle costruzioni che si eseguono nel territorio del Comune per assicurarne la rispondenza alle norme della presente legge e dei regolamenti, alle prescrizioni, del piano regolatore comunale ed alle modalità esecutive fissate nella licenza di costruzione. Esso si varrà per tale vigilanza dei funzionari ed agenti comunali e d’ogni altro modo di controllo che ritenga opportuno adottare.
2. Qualora sia constatata l’inosservanza delle dette norme, prescrizioni e modalità esecutive, il sindaco ordina l’immediata sospensione dei lavori con riserva dei provvedimenti che risultano necessari per la modifica delle costruzioni o per la rimessa in pristino. L’ordine di sospensione cesserà di avere efficacia se entro un mese dalla notificazione di esso il podestà non abbia adottato e notificato i provvedimenti definitivi.
3. Nel caso di lavori iniziati senza licenza o proseguiti dopo l’ordinanza di sospensione il sindaco può, previa diffida e sentito il parere della Sezione urbanistica compartimentale ordinarne le demolizione a spese del contravventore senza pregiudizio delle sanzioni penali.
4. Quando l’inosservanza si riferisca a costruzioni eseguite da amministrazioni statali o dal Partito Nazionale Fascista (1) ed organizzazioni proprie e dipendenti, il sindaco ne informa il Ministero dei lavori pubblici agli effetti del precedente articolo 29.
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(1) Soppresso dal R.D.L. 2 agosto 1943, n. 704.
