Legge 17/08/1942, n. 1150 – Art. 1 – Disciplina dell’attività urbanistica e suoi scopi

Art. 1

Disciplina dell’attività urbanistica e suoi scopi

1. L’assetto e l’incremento edilizio dei centri abitati e lo sviluppo urbanistico in genere nel territorio del Regno sono disciplinati dalla presente legge.

2. Il Ministero dei lavori pubblici vigila sull’attività urbanistica anche allo scopo di assicurare, nel rinnovamento ed ampliamento edilizio delle città, il rispetto dei caratteri tradizionali, di favorire il disurbanamento e di frenare la tendenza all’urbanesimo.