Art 1132 codice civile
Dissenso dei condomini rispetto alle liti
Commento:
???? Art. 1132 c.c. – Dissenso alle liti
???? “Qualora l’assemblea dei condomini abbia deliberato di promuovere una lite o di resistere ad una domanda, i condomini dissenzienti non sono responsabili delle conseguenze della lite, se ne hanno dato immediata notizia all’amministratore.”
???? Commento professionale e coinvolgente:
L’articolo 1132 c.c. introduce una valvola di salvaguardia per i singoli condomini nel caso di decisioni assembleari controverse e potenzialmente rischiose, come l’avvio o la resistenza a una causa legale ⚖️.
???? Cosa stabilisce in concreto?
Quando l’assemblea delibera di iniziare o resistere a una causa, la regola generale è che tutti i condomini partecipano alle spese e ai rischi.
Ma il condomino dissenziente può “chiamarsi fuori”, a due condizioni:
-
Voti contro o si astenga alla delibera (dissenso effettivo);
-
Comunichi immediatamente il suo dissenso formale all’amministratore ????.
✅ Se questi due requisiti sono rispettati, non sarà responsabile né delle spese legali né di eventuali conseguenze negative della lite (es. condanne alle spese, risarcimenti…).
⚠️ Ma attenzione:
❌ Il condomino dissenziente non può trarre vantaggio da un eventuale esito positivo della lite.
In pratica, se la causa si chiude favorevolmente per il condominio, non avrà diritto alla sua parte di benefici (es. rimborsi, somme recuperate, ecc.).
???? Finalità della norma:
-
Evitare che il singolo subisca decisioni assembleari gravose senza possibilità di scelta;
-
Favorire una gestione condominiale più consapevole e partecipata, soprattutto in ambito giudiziale;
-
Prevenire comportamenti opportunistici (es. dissenso fittizio per non pagare, salvo poi pretendere i vantaggi).
⚖️ In sintesi:
L’art. 1132 c.c. è uno strumento di equilibrio e tutela del dissenso consapevole ????️: consente di uscire responsabilmente da una lite, a condizione di manifestare con chiarezza e tempestività la propria contrarietà. Un buon esempio di diritto condominiale che rispetta sia la collettività che la libertà individuale.
????
Dott. Piero Antonio Esposito
Studio Legale PAE
Art 1132 codice civile – Dissenso dei condomini rispetto alle liti
Come prescritto dell’articolo 1132 c.c., di seguito integralmente riportato, nel caso in cui l’assemblea deliberi di promuovere una lite o di resistere a una domanda giudiziale, il condomino dissenziente può separare la propria responsabilità in ordine alle conseguenze della lite, per il caso di soccombenza.
Se successivamente la lite dovesse avere esito positivo per il condominio, il condomino dissenziente, se ne trae un vantaggio, dovrà concorrere al pagamento delle spese.
Se l’esito dovesse essere negativo, il suddetto condomino ha diritto di rivalsa per ciò che ha dovuto pagare.
L’atto di dissenso deve essere notificato entro 30 giorni da quello in cui il condomino ha avuto notizia della delibera.
La previsione legislativa risulta essere di non facile lettura.
Esiste un presupposto essenziale per poter procedere al dissenso da parte di un condomino, ossia bisogna essere in presenza di una vera e propria delibera assembleare e non di un semplice provvedimento dell’amministratore, altrimenti si viene rimandati all’art. 1133 c.c..
Al fine di una maggiore comprensione, si riporta integralmente l’art. 1132 codice civile.
Art. 1132. – Dissenso dei condomini rispetto alle liti.
Qualora l’assemblea dei condomini abbia deliberato di promuovere una lite o di resistere a una domanda il condomino dissenziente, con atto notificato all’amministratore, può separare la propria responsabilità in ordine alle conseguenze della lite per il caso di soccombenza.
L’atto deve essere notificato entro trenta giorni da quello in cui il condomino ha avuto notizia della deliberazione.
Il condomino dissenziente ha diritto di rivalsa per ciò che abbia dovuto pagare alla parte vittoriosa.
Se l’esito della lite è stato favorevole al condominio, il condomino dissenziente che ne abbia tratto vantaggio è tenuto a concorrere nelle spese di giudizio che non sia stato possibile ripetere dalla parte soccombente.
Dott. Piero Antonio Esposito
Per maggiori approfondimenti, proponiamo Libri e Manuali oppure Bibliografia.


