Art 1133 codice civile
Provvedimenti presi dall’amministratore
Commento:
???? Art. 1133 c.c. – Provvedimenti dell’amministratore
???? “I provvedimenti presi dall’amministratore nell’ambito delle sue attribuzioni obbligano tutti i condomini. Contro i provvedimenti dell’amministratore è ammesso ricorso all’assemblea.”
???? Commento professionale e coinvolgente:
L’articolo 1133 c.c. ribadisce un principio chiave nella vita condominiale:
???? l’amministratore ha poteri propri e le sue decisioni sono vincolanti, purché rientrino nei limiti delle sue attribuzioni.
???? Cosa significa in concreto?
Quando l’amministratore agisce nell’ambito dei suoi poteri legali o regolamentari (es. esecuzione delle delibere, gestione ordinaria, manutenzioni urgenti…), le sue decisioni obbligano tutti i condomini, anche quelli contrari o non d’accordo.
⚖️ Ma attenzione:
Se un condomino non condivide un provvedimento dell’amministratore, non deve rivolgersi subito al giudice, ma ha uno strumento preventivo e “interno”:
???? può fare ricorso all’assemblea, che ha il potere di confermare, modificare o revocare il provvedimento contestato.
???? Questo passaggio garantisce:
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Efficienza gestionale: l’amministratore può agire rapidamente;
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Controllo democratico: l’assemblea può intervenire in caso di eccessi o errori;
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Evitare contenziosi inutili, favorendo soluzioni interne.
???? E se l’amministratore supera i suoi poteri?
Se compie atti che eccedono le attribuzioni previste dalla legge o dal regolamento, quei provvedimenti sono invalidi e possono essere impugnati giudizialmente (non basta il solo ricorso assembleare).
⚖️ In sintesi:
L’art. 1133 c.c. stabilisce un principio di equilibrio e responsabilità gestionale ⚖️:
dà all’amministratore gli strumenti per agire con efficacia, ma mette in mano all’assemblea il potere di controllo. Una struttura solida per una gestione ordinata e condivisa.
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Dott. Piero Antonio Esposito
Studio Legale PAE
Art 1133 codice civile – Provvedimenti presi dall’amministratore
Il succitato art. 1133 c.c., che riporto di seguito, parla dei provvedimenti presi dall’Amministratore, specificando che essi sono obbligatori per i condomini purché l’Amministratore resti nell’ambito dei suoi poteri, espressamente prescritti dall’art. 1130 c.c.,, citato e riportato per intero precedentemente.
Nel secondo comma viene invece specificato che i condomini, avverso i provvedimenti dell’Amministratore, possono ricorrere all’Assemblea ovvero all’Autorità Giudiziaria nei termini e modi di Legge.
Quale esempio della possibilità del condomino di ricorrere all’assemblea, si può citare il caso in cui l’Amministratore promuova una lite giudiziaria, sia essa attiva o passiva: il condomino dissidente potrebbe portare in assemblea le motivazioni del proprio dissenso e l’assemblea del condominio, coi quorum statuiti dalla normativa vigente, potrebbe annullare ovvero ratificare i provvedimenti presi dall’Amministratore.
Immutata invece rimane la possibilità del condomino di ricorrere all’Autorità Giudiziaria per dimostrare il proprio dissenso o far valere le proprie ragioni, nel rispetto dei modi e termini di Legge.
Al fine di una maggiore comprensione, si riporta integralmente l’art. 1133 codice civile.
Art. 1133. – Provvedimenti presi dall’amministratore.
I provvedimenti presi dall’amministratore nell’ambito dei suoi poteri sono obbligatori per i condomini.
Contro i provvedimenti dell’amministratore è ammesso ricorso all’assemblea, senza pregiudizio del ricorso all’autorità giudiziaria nei casi e nel termine previsti dall’articolo 1137.
Dott. Piero Antonio Esposito
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