Art 1134 codice civile
Gestione di iniziativa individuale
Commento:
???? Art. 1134 c.c. – Spese fatte dal condomino
???? “Il condomino che ha assunto la gestione delle parti comuni senza autorizzazione dell’amministratore o dell’assemblea non ha diritto al rimborso, salvo che si tratti di spesa urgente.”
???? Commento professionale e coinvolgente:
L’articolo 1134 c.c. pone un principio di ordine e garanzia nella gestione del condominio:
???? niente iniziative autonome, se non nei casi d’urgenza.
???? Cosa ci dice questa norma?
Che il singolo condomino non può decidere da solo di intervenire sulle parti comuni (es. tetto, facciata, scale…) e poi pretendere che il condominio gli rimborsi la spesa.
???? Ma c’è un’eccezione importante:
???? Se la spesa è urgente, allora il condomino ha diritto al rimborso.
Ma cosa si intende per “urgenza”?
⚠️ Deve trattarsi di un intervento immediato e necessario per evitare un danno grave o irreparabile. Esempi:
-
Una perdita d’acqua che rischia di allagare il palazzo;
-
Un intonaco pericolante sulla pubblica via;
-
Un guasto all’impianto elettrico condominiale.
???? In questi casi, il condomino che agisce prontamente nell’interesse comune, va tutelato e rimborsato dal condominio.
???? Invece, se la spesa non era urgente, anche se utile o ben fatta, non sorge alcun diritto al rimborso.
Questo per evitare gestioni “fai-da-te” che minano l’ordine decisionale del condominio e possono generare conflitti o disallineamenti economici.
⚖️ In sintesi:
L’art. 1134 c.c. è un principio di equilibrio e responsabilità ????:
-
tutela l’autonomia e l’iniziativa solo in casi estremi,
-
protegge la funzione dell’assemblea e dell’amministratore come organi decisionali,
-
e incentiva la collaborazione strutturata, non l’improvvisazione individuale.
????
dott. Piero Antonio Esposito
Studio Legale PAE
Art 1134 codice civile – Gestione di iniziativa individuale
Esiste una norma apposita per il condomino che sostiene delle spese per la cura delle parti comuni dell’edificio senza avere autorizzazione dell’Amministrazione o dell’assemblea, norma distinta da quella in materia di comunione.
L’art. 1134 c.c. prevede che nessun rimborso è dovuto al condomino nel caso succitato, non avendo tale condomino le dovute autorizzazioni.
L’unica eccezione è il caso in cui tale spesa sia non solo necessaria, ma urgente (condizione obbligatoria per l’eventuale rimborso).
Riporto integralmente l’art. 1134 c.c. per maggior approfondimento.
Art. 1134. c.c. – Gestione di iniziativa individuale.
Il condomino che ha assunto la gestione delle parti comuni senza autorizzazione dell’amministratore o dell’assemblea non ha diritto al rimborso, salvo che si tratti di spesa urgente.
Dott. Piero Antonio Esposito
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