Art 1124 codice civile

Art 1124 codice civile – Manutenzione e sostituzione delle scale e degli ascensori

Art 1124 codice civile

Manutenzione e sostituzione delle scale e degli ascensori

Commento:

???? Art. 1124 c.c. – Scale ed ascensori
???? “Le spese per la manutenzione e la ricostruzione delle scale e degli ascensori sono ripartite tra i condomini per metà in ragione del valore millesimale delle singole unità immobiliari, e per l’altra metà in misura proporzionale all’altezza di ciascun piano dal suolo…”

???? Commento professionale e coinvolgente:

L’art. 1124 c.c. regola uno dei temi più concreti e “quotidiani” del vivere in condominio: chi paga per scale e ascensori?
Una questione molto sentita, che coinvolge tutti i condomini — e spesso anche qualche diverbio!

???? Cosa dice la norma?
La ripartizione delle spese (per manutenzione o ricostruzione) di scale e ascensori segue un doppio criterio:

1️⃣ 50% in base ai millesimi di proprietà (quindi quanto vale ogni appartamento);
2️⃣ 50% in base all’altezza del piano dal suolo (più è alto, più si paga).

???? Perché questo criterio “misto”?
Perché si vuole bilanciare la proprietà (che esprime il valore economico dell’immobile) con l’uso effettivo delle strutture comuni.

➡️ Chi abita al piano terra paga meno per l’altezza (o nulla), chi abita all’attico paga di più perché usa maggiormente scale e ascensore.

???? L’articolo si applica anche agli ascensori installati successivamente?
Sì. La giurisprudenza ha chiarito che questo criterio vale anche per la ripartizione delle spese di installazione di nuovi ascensori, salvo diversa pattuizione.

???? Attenzione:

  • I proprietari di negozi o uffici al piano terra non sono esonerati, ma pagano in misura ridotta, proprio per la componente “altezza = uso”.

  • La deroga è possibile solo con accordo unanime o regolamento contrattuale.

⚖️ In sintesi:
L’art. 1124 c.c. tutela un principio di equità d’uso e di valore:
???? scale e ascensori sono beni comuni, ma non tutti li usano allo stesso modo — e la legge lo riconosce nella ripartizione delle spese.


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Dott. Piero Antonio Esposito
Studio Legale PAE

Art 1124 codice civile – Manutenzione e sostituzione delle scale e degli ascensori

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Esistono dei casi particolari nell’ambito della ripartizione delle spese, come quello descritto dall’art.1124 c.c., che riporto in seguito, riguardante le spese per la manutenzione o sostituzione delle scale e degli ascensori.

In questi casi, le spese si addossano ai proprietari a cui servono, metà in funzione del valore delle unità immobiliari e metà in maniera proporzionale all’altezza di ciascun piano.

Questa norma si applica nel caso in cui si debba procedere solo alla sostituzione, ricostruzione e manutenzione degli impianti già installati.

Quando invece si deve procedere all’installazione ex novo dell’impianto dell’ascensore, la ripartizione delle spese viene eseguita in base al suddetto art. 1123 c.c.

Al fine di una maggiore comprensione, si riporta integralmente l’articolo.

 

Art. 1124. c.c. – Manutenzione e sostituzione delle scale e degli ascensori.


Le scale e gli ascensori sono mantenuti e sostituiti dai proprietari delle unità immobiliari a cui servono.

La spesa relativa è ripartita tra essi, per metà in ragione del valore delle singole unità immobiliari e per l’altra metà esclusivamente in misura proporzionale all’altezza di ciascun piano dal suolo.

Al fine del concorso nella metà della spesa, che è ripartita in ragione del valore, si considerano come piani le cantine, i palchi morti, le soffitte o camere a tetto e i lastrici solari, qualora non siano di proprietà comune.

 

Dott. Piero Antonio Esposito

 

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