art 66 disposizioni di attuazione

Art. 66. Disposizioni di attuazione codice civile

Art 66 Disposizioni di attuazione codice civile.

Commento:

L’ Art 66 delle Disposizioni di Attuazione del Codice Civile è una delle norme che disciplina la vita del Condominio, ragione fondamentale per cui questo debba essere in perfetta conoscenza degli organi amministrativi.

L’ Art 66 delle Disposizioni di Attuazione del Codice Civile disciplina le modalità di convocazione delle assemblee condominiali e attribuisce ad alcuni organi il diritto, il dovere ed il potere di convoca.

Questo articolo veste una natura inderogabile; dette disposizioni quindi non possono cambiare a seconda di dichiarazioni di altri titoli ed i suoi dettami vestono natura positiva e obbligatoria.

L’ Art 66 delle Disposizioni di Attuazione del Codice Civile evidenzia i soggetti legittimati a convocare l’assemblea di condominio.

Al fine di una maggiore comprensione, riporto integralmente l’articolo.

Art. 66.

L’assemblea, oltre che annualmente in via ordinaria per le deliberazioni indicate dall’articolo 1135 del codice, può essere convocata in via straordinaria dall’amministratore quando questi lo ritiene necessario o quando ne è fatta richiesta da almeno due condomini che rappresentino un sesto del valore dell’edificio.

Decorsi inutilmente dieci giorni dalla richiesta, i detti condomini possono provvedere direttamente alla convocazione.

In mancanza dell’amministratore, l’assemblea tanto ordinaria quanto straordinaria può essere convocata a iniziativa di ciascun condomino.

L’avviso di convocazione, contenente specifica indicazione dell’ordine del giorno, deve essere comunicato almeno cinque giorni prima della data fissata per l’adunanza in prima convocazione, a mezzo di posta raccomandata, posta elettronica certificata, fax o tramite consegna a mano, e deve contenere l’indicazione del luogo e dell’ora della riunione.

In caso di omessa, tardiva o incompleta convocazione degli aventi diritto, la deliberazione assembleare è annullabile ai sensi dell’articolo 1137 del codice su istanza dei dissenzienti o assenti perché non ritualmente convocati.

L’assemblea in seconda convocazione non può tenersi nel medesimo giorno solare della prima.

L’amministratore ha facoltà di fissare più riunioni consecutive in modo da assicurare lo svolgimento dell’assemblea in termini brevi, convocando gli aventi diritto con un unico avviso nel quale sono indicate le ulteriori date ed ore di eventuale prosecuzione dell’assemblea validamente costituitasi.

 

Dott. Piero Antonio Esposito

 

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