Art. 45
Disposizioni finali
1. (Comma abrogato dall’art. 2, L. 1° giugno 1971, n. 291)
2. Sono abrogate tutte le altre disposizioni contrarie a quelle contenute nella presente legge o con essa incompatibili.
Art. 45
Disposizioni finali
1. (Comma abrogato dall’art. 2, L. 1° giugno 1971, n. 291)
2. Sono abrogate tutte le altre disposizioni contrarie a quelle contenute nella presente legge o con essa incompatibili.